


Le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 40543 del 17.12.2021, hanno fornito un’importante precisazione in ordine al momento di perfezionamento della notifica degli atti impositivi tributari rispetto al termine di decadenza previsto dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio del potere di accertamento.
In sostanza, due i punti cardine dell’arresto: 1) non sussisterebbero valide ragioni per discostarsi dall’orientamento che sostiene l'applicabilità anche agli atti impositivi tributari del principio di scissione degli effetti della notificazione tra il notificante e il destinatario dell'atto; 2) è ininfluente la natura del soggetto notificatore, terzo (ufficiale giudiziario) o dipendente della parte notificante (messo notificatore speciale).
Ecco il principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.