Mediazione demandata ope iudicis – art. 5, c. 2 e 2bis, D.lgs. 28/2010 – termine 15 gg. assegnato dal Giudice

Mediazione demandata ope iudicis – art. 5, c. 2 e 2bis, D.lgs. 28/2010 – termine 15 gg. assegnato dal Giudice – no perentorietà – esperimento entro l’udienza di rinvio - no improcedibilità della domanda
La seconda sezione civile della Suprema Corte, con sentenza n. 40035 del 14.12.2021, ha fornito un importante chiarimento in ordine al dibattuto e delicato tema del mancato rispetto del termine di 15 giorni per il deposito della domanda introduttiva, assegnato dal Giudice che ha demandato le parti in mediazione, alla luce di una valutazione preventiva di conciliabilità della controversia.
Come noto, si sono susseguite interpretazioni difformi nella giurisprudenza di merito circa la natura dell’anzidetto termine, considerato da alcuni ordinatorio, da altri perentorio, e finanche non endoprocessuale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 152 c.p.c.
La Cassazione civile, con un percorso argomentativo convincente, ha individuato il parametro di riferimento a cui ancorare la declaratoria d’improcedibilità della domanda giudiziale: il regolare esperimento del primo incontro delle parti, dinanzi al mediatore, con esito negativo, entro l’udienza di rinvio disposta dal Giudice.
Se in quella udienza risulterà positivamente verificata l’anzidetta condizione, il Giudice non potrà che proseguire il giudizio di merito. In difetto, la parte interessata sarà esposta al giudizio d’improcedibilità.
Trattasi di approdo conforme allo scopo a cui è improntato l’impianto normativo in tema di mediazione, ovverossia la deflazione del contenzioso giudiziale, che conserva il carattere di extrema ratio rispetto alla vertenza.
Questo il principio di diritto enucleato dalla seconda sezione della S.C. “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo - e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”.


