


Decreto Legge 7.1.2002 n. 1 – vigenza dall’8.1.2022 - misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore
Cerchiamo di schematizzare i punti nodali emergenti dal recentissimo D.L. 1/2022, portante misure ulteriori, soprattutto nei luoghi di lavoro e nelle scuole, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso (anche fronte dei primi chiarimenti operativi emergenti dalla Circolare ministeriale dell’8.1.2022, licenziata di concerto tra il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ed il Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria).
Date da rammentare:
➢ 8 Gennaio 2022: vigenza delle disposizioni del D.L. 7.1.2002 n. 1.
➢ 31 Marzo 2022: cessazione (stando alla normativa attuale) dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
➢ 8 Gennaio 2022 - 15 Giugno 2022: operatività dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri iscritti e non iscritti al Servizio sanitario nazionale che hanno compiuto 50 anni di età alla data di entrata in vigore del decreto o in data successiva. Prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, irrogata una tantum, per i soggetti risultati inadempienti all’obbligo anzidetto.
➢ 15 Febbraio 2022 - 15 Giugno 2022: sono tenuti ad esibire il Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro i seguenti soggetti al nuovo obbligo vaccinale (over 50): ⦁ i dipendenti pubblici e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le PA, anche sulla base di contratti esterni (articolo 9 quinquies del decreto Riaperture); ⦁ i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie, i magistrati onorari e i giudici popolari per accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa, nonché i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia (articolo 9 sexies del decreto Riaperture); ⦁ i lavoratori del settore privato e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione,
anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (articolo 9 septies del decreto Riaperture).
➢ 1° Febbraio 2022: da tale data è operativo l’obbligo vaccinale anti Covid per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
➢ 8 gennaio 2022 - 31 marzo 2022: l’obbligo di esibire o di possedere il Green pass base (ottenuto con vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) per accedere agli uffici giudiziari, si applica anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. ATTENZIONE: L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.
Esclusi dall'obbligo di Green pass base per l'accesso negli uffici giudiziari i testimoni e le parti del processo.
➢ 10 Gennaio 2022 – 31 Marzo 2022: occorre possedere ed esibire il Green pass rafforzato (ottenibile con vaccinazione e guarigione) per accedere ai seguenti servizi e attività: ⦁ alberghi e altre strutture recettive e servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; ⦁ sagre e fiere, convegni e congressi; ⦁ feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; ⦁ mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale e regionale (aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale); ⦁ impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; ⦁ servizi di ristorazione all'aperto; ⦁ piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto; ⦁ centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
➢ 20 gennaio 2022 - 31 Marzo 2022: solo con Green pass base è possibile accedere ai: ⦁ servizi alla persona (ad esempio centri estetici, parrucchieri, barbieri ed altro); ⦁ colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
➢ 1° febbraio 2022 (o dalla diversa data di efficacia dell’emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) – 31 Marzo 2022: solo con Green pass base è possibile l'accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Tipologie di Green Pass attualmente valide:
✓ Green pass base: certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
✓ Green pass rafforzato: certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione;
✓ Green pass booster: certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2. Dal 1° febbraio 2022 la validità del G.P. da vaccinazione e guarigione post vaccinazione è ridotta da 9 a 6 mesi.
LA SITUAZIONE SCOLASTICA
L’art. 4 del D.L. 7.1.2002 n. 1, alla luce anche dei chiarimenti operativi forniti tramite Circolare Ministeriale dell’8.1.2022 (Min. Istruzione e Salute), può essere così sunteggiato:
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe, per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:
• attività didattica => sospesa per 10 giorni;
• misura sanitaria => quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare od antigenico con risultato negativo.
Scuole elementari (scuole primarie)
In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:
• attività didattica => in presenza.
• misura sanitaria => sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).
In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:
• attività didattica => è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
• misura sanitaria => quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione prof.le
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:
• attività didattica => in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
• misura sanitaria: Auto-sorveglianza 1).
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
• attività didattica => è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
• misura sanitaria => quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
• attività didattica => in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
• misura sanitaria => Auto-sorveglianza.
Nb: Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata, in questo specifico caso, a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti.
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
• attività didattica => è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
• misura sanitaria => si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
1) Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136 30/12/2021).