Decreto Legge 7.1.2002 n. 1 – vigenza dall’8.1.2022 - misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19

Studio Legale Manzini Sabatini • 10 gennaio 2022

Decreto Legge 7.1.2002 n. 1 – vigenza dall’8.1.2022 - misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Cerchiamo di schematizzare i punti nodali emergenti dal recentissimo D.L. 1/2022, portante misure ulteriori, soprattutto nei luoghi di lavoro e nelle scuole, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso (anche fronte dei primi chiarimenti operativi emergenti dalla Circolare ministeriale dell’8.1.2022, licenziata di concerto tra il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ed il Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria).

Date da rammentare:

➢ 8 Gennaio 2022: vigenza delle disposizioni del D.L. 7.1.2002 n. 1.

➢ 31 Marzo 2022: cessazione (stando alla normativa attuale) dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

➢ 8 Gennaio 2022 - 15 Giugno 2022: operatività dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri iscritti e non iscritti al Servizio sanitario nazionale che hanno compiuto 50 anni di età alla data di entrata in vigore del decreto o in data successiva. Prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, irrogata una tantum, per i soggetti risultati inadempienti all’obbligo anzidetto.

➢ 15 Febbraio 2022 - 15 Giugno 2022: sono tenuti ad esibire il Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro i seguenti soggetti al nuovo obbligo vaccinale (over 50): ⦁ i dipendenti pubblici e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le PA, anche sulla base di contratti esterni (articolo 9 quinquies del decreto Riaperture); ⦁ i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie, i magistrati onorari e i giudici popolari per accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa, nonché i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia (articolo 9 sexies del decreto Riaperture); ⦁ i lavoratori del settore privato e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione,

anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (articolo 9 septies del decreto Riaperture).

➢ 1° Febbraio 2022: da tale data è operativo l’obbligo vaccinale anti Covid per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

➢ 8 gennaio 2022 - 31 marzo 2022: l’obbligo di esibire o di possedere il Green pass base (ottenuto con vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) per accedere agli uffici giudiziari, si applica anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. ATTENZIONE: L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Esclusi dall'obbligo di Green pass base per l'accesso negli uffici giudiziari i testimoni e le parti del processo.

➢ 10 Gennaio 2022 – 31 Marzo 2022: occorre possedere ed esibire il Green pass rafforzato (ottenibile con vaccinazione e guarigione) per accedere ai seguenti servizi e attività: ⦁ alberghi e altre strutture recettive e servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; ⦁ sagre e fiere, convegni e congressi; ⦁ feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; ⦁ mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale e regionale (aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale); ⦁ impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; ⦁ servizi di ristorazione all'aperto; ⦁ piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto; ⦁ centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

➢ 20 gennaio 2022 - 31 Marzo 2022: solo con Green pass base è possibile accedere ai: ⦁ servizi alla persona (ad esempio centri estetici, parrucchieri, barbieri ed altro); ⦁ colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

➢ 1° febbraio 2022 (o dalla diversa data di efficacia dell’emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) – 31 Marzo 2022: solo con Green pass base è possibile l'accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Tipologie di Green Pass attualmente valide:

✓ Green pass base: certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;

✓ Green pass rafforzato: certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione;

✓ Green pass booster: certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2. Dal 1° febbraio 2022 la validità del G.P. da vaccinazione e guarigione post vaccinazione è ridotta da 9 a 6 mesi.

LA SITUAZIONE SCOLASTICA

L’art. 4 del D.L. 7.1.2002 n. 1, alla luce anche dei chiarimenti operativi forniti tramite Circolare Ministeriale dell’8.1.2022 (Min. Istruzione e Salute), può essere così sunteggiato:

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe, per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

• attività didattica => sospesa per 10 giorni;

• misura sanitaria => quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare od antigenico con risultato negativo.

Scuole elementari (scuole primarie)

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

• attività didattica => in presenza.

• misura sanitaria => sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

• attività didattica => è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

• misura sanitaria => quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione prof.le

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

• attività didattica => in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza 1).

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

• attività didattica => è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

• misura sanitaria => quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

• attività didattica => in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;

• misura sanitaria => Auto-sorveglianza.

Nb: Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata, in questo specifico caso, a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti.

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

• attività didattica => è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

• misura sanitaria => si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

1) Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136 30/12/2021).

Autore: Studio Legale Manzini - Sabatini 27 giugno 2023
Risarcimento del danno da diffamazione tramite Twitter – rilevanza delle regole di continenza, correttezza formale dell’esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse Cassazione civile, I° Sezione, Ord. 16.5.2023 n. 13411 Attenzione alla diffusione di giudizi ed opinioni tramite social network. Non si tratta di strumenti che sfuggono alle regole della continenza e correttezza formale, pur nel legittimo esercizio del diritto di critica. Occorre evitare l’errore di ritenersi coperti da un circuito comunicativo - quello dei social - per sua natura sintetico, assertivo e scarsamente argomentato. Il rischio è la condanna al risarcimento del danno da diffamazione, come occorso, in sede di merito, nel caso di specie. Nella formulazione di qualunque giudizio critico si possono utilizzare espressioni anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato rispetto all’opinione o al comportamento preso di mira, e non si risolvano, invece, in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Lo ha precisato la Sezione I° della Cassazione civile con l’ordinanza 13411/2023, negando l’assunto del ricorrente, secondo il quale, nell’attuale contesto sociale, l’espressione del diritto di critica mediante social network imporrebbe una valutazione dei messaggi meno rigorosa rispetto ai noti limiti. Anzi, secondo la S.C. il post di twitter (così come ogni post su piattaforme social) non si sottrae al necessario rispetto della continenza espressiva, e non può tradursi in una manifestazione di pensiero irresponsabile, soltanto perché veicolata tramite il mezzo prescelto.
Autore: Studio Legale Manzini Sabatini 28 febbraio 2023
Corte di Cassazione, sez. II, ord. 17 febbraio 2023 n. 5073 Trust – disponente ancora in vita – trasferimento proprietà beni al trustee – indicazione dei beneficiari eredi legittimi – trust “inter vivos” con effetti “post mortem” – qualificato come donazione indiretta ex art. 809 c.c. – legittimari – azione di riduzione La Cassazione ha avuto modo di analizzare l’istituzione di un trust, con cui il soggetto disponente ha conferito immobili e partecipazioni sociali, indicando alla sua morte, come beneficiari, i suoi discendenti. Come noto, l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione, avviene per atto del "trustee", cui il disponente trasferisce la proprietà. Nel caso di specie, l'avvenuta fuoriuscita del "trust fund" dal patrimonio del disponente, quando quest'ultimo era ancora in vita, esclude la natura "mortis causa" dell'operazione, nella quale l'evento morte rappresenta mero termine o condizione dell'attribuzione. Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha identificato il negozio esaminato come "trust inter vivos" con effetti "post mortem", qualificandolo come donazione indiretta, appartenente alla categoria delle liberalità non donative, ai sensi dell'art. 809 c.c. Questo inquadramento del trust istituito dal disponente, comporta, secondo la Cassazione, un’ulteriore conseguenza civilistica: la tutela dei diritti successori dei legittimari, che si ritengano pregiudicati dal negozio di segregazione patrimoniale, è assicurata con l’esercizio dell’azione di riduzione ex art. 553 c.c., rimedio che determina la mera inefficacia dell’atto pregiudizievole, ma non anche la nullità, come peraltro ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Autore: Studio Legale Manzini Sabatini 7 febbraio 2023
Attenzione al tema del demansionamento del dipendente. L’assegnazione a mansioni inferiori non è legittima se il datore di lavoro non prova che sia stata dettata da una riorganizzazione aziendale, volta ad incidere sulla posizione lavorativa ricoperta dal dipendente. Lo ha ricordato la Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 3131 del 2.2.2023, esaminando un ricorso di una Società datrice di lavoro, che aveva assegnato ad una dipendente il ruolo di operatrice di call center, dopo che la stessa aveva ricoperto per otto anni la funzione di team leader. L’Azienda non ha assolto l’onere probatorio a proprio carico; anzi, nei fatti è emersa una realtà differente, giacché dopo il demansionamento della donna, altri dipendenti erano stati assegnati alle mansioni di team leader. Questione giuridica importante, che lo Studio MS ha avuto modo di patrocinare anche di recente presso il locale Tribunale di Reggio Emilia, conseguendo sentenza positiva per il dipendente, che, come nel caso trattato dalla Cassazione, era stato addirittura licenziato per giustificato motivo oggettivo, in assenza di una prova, mai fornita dal datore, di una riorganizzazione aziendale che comportasse la soppressione del posto di lavoro.
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