La CTU non è un mezzo di prova e la sua ammissibilità è rimessa solo al prudente apprezzamento del giudice

La Corte di Cassazione, Sezione 6 seconda Civile, con l’ordinanza 25 agosto 2022 n. 253, ha dato continuità all’orientamento secondo cui la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l’ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. sentenza n. 6155 del 13.03.2009, Rv 607649), che, nel caso esaminato dalla Corte, aveva adeguatamente motivato le ragioni del proprio convincimento, circa la non necessità della consulenza tecnica.
L’ordinanza ribadisce anche un ulteriore, consolidato, principio, in tema di verbalizzazione degli agenti di polizia, ovverossia che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca, che può essere inficiata solo da una specifica prova contraria (ex plurimis Sez. 3, Sent. n. 20025 del 2016).


