Il rapporto tra la richiesta di documentazione alla banca ex art. 119 TUB e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Merita spazio e riflessione la pronuncia della prima Sezione civile della Corte di Cassazione, n. 246418 dell’ 8 giugno - 13 settembre 2021, con la quale gli Ermellini hanno ribadito la corretta operatività in tema di richiesta di documentazione alla Banca.
In primo luogo, è stato precisato il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio (compresi gli estratti conto), ex art. 119, 4° comma, TUB, avendo la norma anzidetta natura di diritto sostanziale, la cui tutela è prevista come situazione giuridica «finale», e non strumentale, sicché, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzo che il cliente intende fare della documentazione.
Nondimeno, con riferimento all’eventuale instaurazione di un contenzioso civile, la S.C. ha rammentato che l’attore non può formulare istanza ex art. 210 c.p.c. allorché non abbia preventivamente richiesto alla banca la documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB, non ricevendo positivo riscontro. Come dire, l’ordine di esibizione opera laddove la via stragiudiziale non abbia sortito effetti.
Da ultimo, la Cassazione ha pure ribadito che il consulente tecnico d’ufficio non può sostituirsi alla parte onerata processualmente dell’onere probatorio, acquisendo l’anzidetta documentazione d’ufficio, allorché la stessa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.


