ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA PROROGATA AL 15.7.2022 – RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA “INSOLVENCY”

L’art. 42 del D.L. 36/2022, pubblicato in G.U. il 30.4.2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR) ha modificato l'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Sono state apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «16 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2022» e le parole «ai commi 1-bis e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma»; b) il comma 1-bis è abrogato.
L’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi slitta, pertanto, dal previsto 16 Maggio 2022 al 15 Luglio 2022, consentendo di allineare le disposizioni del Codice alla direttiva Insolvency ed al relativo decreto legislativo di recepimento.
Con riferimento alla direttiva Insolvency - Direttiva (UE) 2019/1023 – a cui si è ispirato lo schema del D. Lgs. attuativo, giova ricordare che la stessa ha impresso novità importanti in tema di risanamento d’impresa e rilevazione tempestiva della crisi, introducendo i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, nonché misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, a modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 sulla ristrutturazione e sull’insolvenza.


