- Leasing traslativo e non retroattività della legge 124/2017
La Legge 124/2017 in tema di leasing finanziario non ha effetti retroattivi allorché ...
Leasing traslativo – Efficacia intertemporale della Legge 124/2017 – esclusione
retroattività – permane applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. – fallimento
dell’utilizzatore - onere probatorio del concedente in sede di ammissione al
passivo
Cassazione civile, SS.UU., Sent. (data ud. 1.12.2020) 28.1.2021 n. 2061
Le Sezioni Unite civili si sono espresse in ordine all’efficacia intertemporale della
Legge 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) con riferimento
alle disposizioni in essa contenute ai commi da 136 a 140 dell’art. 1, in tema di
leasing finanziario. In particolare, con questa importante pronuncia il Supremo
Collegio ha stabilito due importanti principi, superando un contrasto tra sezioni
semplici:
a) la Legge n. 124/2007 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e si applica
per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per
inadempimento dell’utilizzatore non si siano ancora verificati al momento della sua
entrata in vigore; ne deriva che per i contratti risolti in precedenza, rispetto ai quali
sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore solo a seguito della risoluzione
contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo,
applicandosi per quest’ultima fattispecie, in via analogica, la disciplina dell’art. 1526
c.c. e non , invece, quella prevista dall’art. 72 quater l.f.
b) Ai sensi dell’art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell’utilizzatore, allorché il
concedente intenda vedersi riconosciuta la propria qualità di creditore concorrente,
dovrà presentare domanda d’insinuazione al passivo con cui, invocando
l’applicazione dell’eventuale clausola penale prevista a suo favore, dovrà consentire
al G.D. di valutare l’equità o l’eccessività dell’anzidetta penale. In particolare, dovrà
indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa alienazione del bene oggetto di
leasing, o, in mancanza, allegare alla domanda una stima attendibile del valore dimercato del bene, al momento del deposito della domanda stessa.


