


Importante risposta dell’Agenzia Entrate ad interpello in tema di Trust.
La questione è di rilievo perché coinvolge il tema della successione del soggetto che aveva disposto un trust, con finalità di passaggio generazionale a favore di figli e nipoti.
Con il negozio di segregazione il disponente aveva vincolato e trasferito nell’organismo l'intera sua quota di partecipazione di socio accomandante di una società, pari all'86% del capitale sociale.
Intervenuto il decesso, i figli chiamati all’eredità, non avendo ancora manifestato l’accettazione, hanno chiesto all’Agenzia Entrate se nella massa ereditaria, ai fini dell’imposta di successione, debba considerarsi inclusa la quota sociale del disponente, suggerendo la soluzione negativa, in quanto bene civilisticamente non appartenente al patrimonio del de cuius, giacché segregato nel trust.
L’Agenzia Entrate, con risposta ad interpello n. 176/2023, ha invero mutato il proprio orientamento, ritenendo, invece, che a seguito del decesso del disponente in trust, la partecipazione nella società debba essere inclusa tra i beni e i diritti che formano oggetto della successione e che compongono l'attivo ereditario, con applicazione dell’imposta successoria in base all'articolo 8 del Dlgs n. 346/1990.
Lo Studio MS è a disposizione per esaminare profili sia legati al trust che ad intestazioni fiduciarie, nonché i relativi temi di successione e fiscalità, sovente connessi all’utilizzo dei negozi di segregazione.