- L’abuso della domanda di concordato preventivo
La Suprema Corte interviene con una pronuncia molto importante in tema di concordato preventivo ...
L’abuso della domanda di concordato preventivo – scrutinio della
correttezza e buona fede del debitore rispetto alla richiesta di
sospensione di contratti pendenti ex art. 169 bis L.F.
Cassazione civile, I° Sezione, Sent. 23.11.2020 n. 26568
La sentenza della Prima Sezione civile della S.C. è particolarmente significativa ed
interessante perché, con un percorso motivazionale ben strutturato, coglie l’occasione di
cristallizzare più di un principio giuridico in tema di proposizione di domanda di concordato
preventivo.
Giova partire dall’ultimo principio di diritto nell’interesse della legge che gli Ermellini, in
ossequio all’art. 363 c.p.c., hanno elaborato:
1. Il giudice, nella disamina dell’ammissibilità della domanda di concordato preventivo
contenente richiesta di sospensione dei contratti pendenti, ex art. 169 bis l.f., deve verificare
che il debitore abbia agito in conformità ai principi della correttezza e buona fede
nell’esecuzione del contratto, in modo da evitare un ingiusto pregiudizio all’altro
contraente, con conseguente abuso dello strumento concordatario.
La Cassazione ha poi fissato altri due principi di diritto rilevanti:
2. Nel concordato preventivo l’accertamento con efficacia di giudicato circa l’esistenza,
l’entità ed il rango del credito relativo all’indennizzo, cui ha diritto il terzo contraente che
abbia subito lo scioglimento del contratto ex art. 169 bis l.f., va effettuato, come per tutti i
restanti crediti concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria.
Rimane fermo in capo al giudice delegato ed al tribunale, in sede di omologazione, il potere
di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto concordatario e del
calcolo delle maggioranze.
È stato poi precisato che l’anzidetto credito da indennizzo ha natura concorsuale, in quanto
va soddisfatto come credito anteriore al concordato, anche quando la facoltà di scioglimento
ex art. 169 bis l.f. sia stata esercitata dal debitore successivamente al deposito del ricorso.
3. Infine, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dal contratto pendente, ex
art. 169 bis l.f. presuppone che, al momento della presentazione della domanda di
concordato preventivo, esso non abbia avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti,
avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale.
Di conseguenza, l’istituto dello scioglimento/sospensione previsto dalla norma sopra
richiamata non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti
abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione.


