- L’abuso della domanda di concordato preventivo

Studio Legale Manzini Sabatini • 11 novembre 2020

La Suprema Corte interviene con una pronuncia molto importante in tema di concordato preventivo ...

L’abuso della domanda di concordato preventivo – scrutinio della correttezza e buona fede del debitore rispetto alla richiesta di sospensione di contratti pendenti ex art. 169 bis L.F.
Cassazione civile, I° Sezione, Sent. 23.11.2020 n. 26568
La sentenza della Prima Sezione civile della S.C. è particolarmente significativa ed interessante perché, con un percorso motivazionale ben strutturato, coglie l’occasione di cristallizzare più di un principio giuridico in tema di proposizione di domanda di concordato preventivo. Giova partire dall’ultimo principio di diritto nell’interesse della legge che gli Ermellini, in ossequio all’art. 363 c.p.c., hanno elaborato: 1. Il giudice, nella disamina dell’ammissibilità della domanda di concordato preventivo contenente richiesta di sospensione dei contratti pendenti, ex art. 169 bis l.f., deve verificare che il debitore abbia agito in conformità ai principi della correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, in modo da evitare un ingiusto pregiudizio all’altro contraente, con conseguente abuso dello strumento concordatario. La Cassazione ha poi fissato altri due principi di diritto rilevanti: 2. Nel concordato preventivo l’accertamento con efficacia di giudicato circa l’esistenza, l’entità ed il rango del credito relativo all’indennizzo, cui ha diritto il terzo contraente che abbia subito lo scioglimento del contratto ex art. 169 bis l.f., va effettuato, come per tutti i restanti crediti concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria. Rimane fermo in capo al giudice delegato ed al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto concordatario e del calcolo delle maggioranze. È stato poi precisato che l’anzidetto credito da indennizzo ha natura concorsuale, in quanto va soddisfatto come credito anteriore al concordato, anche quando la facoltà di scioglimento ex art. 169 bis l.f. sia stata esercitata dal debitore successivamente al deposito del ricorso. 3. Infine, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dal contratto pendente, ex art. 169 bis l.f. presuppone che, al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale. Di conseguenza, l’istituto dello scioglimento/sospensione previsto dalla norma sopra richiamata non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione.

Autore: Studio Legale Manzini - Sabatini 27 giugno 2023
Risarcimento del danno da diffamazione tramite Twitter – rilevanza delle regole di continenza, correttezza formale dell’esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse Cassazione civile, I° Sezione, Ord. 16.5.2023 n. 13411 Attenzione alla diffusione di giudizi ed opinioni tramite social network. Non si tratta di strumenti che sfuggono alle regole della continenza e correttezza formale, pur nel legittimo esercizio del diritto di critica. Occorre evitare l’errore di ritenersi coperti da un circuito comunicativo - quello dei social - per sua natura sintetico, assertivo e scarsamente argomentato. Il rischio è la condanna al risarcimento del danno da diffamazione, come occorso, in sede di merito, nel caso di specie. Nella formulazione di qualunque giudizio critico si possono utilizzare espressioni anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato rispetto all’opinione o al comportamento preso di mira, e non si risolvano, invece, in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Lo ha precisato la Sezione I° della Cassazione civile con l’ordinanza 13411/2023, negando l’assunto del ricorrente, secondo il quale, nell’attuale contesto sociale, l’espressione del diritto di critica mediante social network imporrebbe una valutazione dei messaggi meno rigorosa rispetto ai noti limiti. Anzi, secondo la S.C. il post di twitter (così come ogni post su piattaforme social) non si sottrae al necessario rispetto della continenza espressiva, e non può tradursi in una manifestazione di pensiero irresponsabile, soltanto perché veicolata tramite il mezzo prescelto.
Autore: Studio Legale Manzini Sabatini 28 febbraio 2023
Corte di Cassazione, sez. II, ord. 17 febbraio 2023 n. 5073 Trust – disponente ancora in vita – trasferimento proprietà beni al trustee – indicazione dei beneficiari eredi legittimi – trust “inter vivos” con effetti “post mortem” – qualificato come donazione indiretta ex art. 809 c.c. – legittimari – azione di riduzione La Cassazione ha avuto modo di analizzare l’istituzione di un trust, con cui il soggetto disponente ha conferito immobili e partecipazioni sociali, indicando alla sua morte, come beneficiari, i suoi discendenti. Come noto, l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione, avviene per atto del "trustee", cui il disponente trasferisce la proprietà. Nel caso di specie, l'avvenuta fuoriuscita del "trust fund" dal patrimonio del disponente, quando quest'ultimo era ancora in vita, esclude la natura "mortis causa" dell'operazione, nella quale l'evento morte rappresenta mero termine o condizione dell'attribuzione. Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha identificato il negozio esaminato come "trust inter vivos" con effetti "post mortem", qualificandolo come donazione indiretta, appartenente alla categoria delle liberalità non donative, ai sensi dell'art. 809 c.c. Questo inquadramento del trust istituito dal disponente, comporta, secondo la Cassazione, un’ulteriore conseguenza civilistica: la tutela dei diritti successori dei legittimari, che si ritengano pregiudicati dal negozio di segregazione patrimoniale, è assicurata con l’esercizio dell’azione di riduzione ex art. 553 c.c., rimedio che determina la mera inefficacia dell’atto pregiudizievole, ma non anche la nullità, come peraltro ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Autore: Studio Legale Manzini Sabatini 7 febbraio 2023
Attenzione al tema del demansionamento del dipendente. L’assegnazione a mansioni inferiori non è legittima se il datore di lavoro non prova che sia stata dettata da una riorganizzazione aziendale, volta ad incidere sulla posizione lavorativa ricoperta dal dipendente. Lo ha ricordato la Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 3131 del 2.2.2023, esaminando un ricorso di una Società datrice di lavoro, che aveva assegnato ad una dipendente il ruolo di operatrice di call center, dopo che la stessa aveva ricoperto per otto anni la funzione di team leader. L’Azienda non ha assolto l’onere probatorio a proprio carico; anzi, nei fatti è emersa una realtà differente, giacché dopo il demansionamento della donna, altri dipendenti erano stati assegnati alle mansioni di team leader. Questione giuridica importante, che lo Studio MS ha avuto modo di patrocinare anche di recente presso il locale Tribunale di Reggio Emilia, conseguendo sentenza positiva per il dipendente, che, come nel caso trattato dalla Cassazione, era stato addirittura licenziato per giustificato motivo oggettivo, in assenza di una prova, mai fornita dal datore, di una riorganizzazione aziendale che comportasse la soppressione del posto di lavoro.
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