- No al reato di omesso versamento IVA se la causa del dissesto è inevitabile
Il reato di omesso versamento IVA può essere scongiurato se l’imprenditore prova ...
La crisi d'impresa, se adeguatamente provata, può scongiurare la condanna per
il reato di omesso versamento dell’IVA
Cassazione penale, III° Sezione, 14 Dicembre 2020, n. 35696.
La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha cassato con rinvio, per
un nuovo giudizio di merito, la sentenza di secondo con cui la Corte d’Appello aveva
condannato un imprenditore per il reato di omesso versamento dell’iva, ex art. 10 ter
D. Lgs. 74/2000, sulla scorta della ritenuta insussistenza della forza maggiore e della
presenza, invece, del dolo generico richiesto dalla fattispecie tipica.
La Suprema Corte, invero, ha innanzitutto rammentato che il dissesto societario può
rilevare come causa di forza maggiore allorché siano assolti dall’imprenditore gli
oneri di allegazione funzionali a dimostrare la richiamata crisi di liquidità ed il fatto
che la stessa non sarebbe stata risolvibile neppure tramite il ricorso a procedure ad
hoc da valutarsi in concreto, compreso il ricorso al credito bancario.
Ha pure ricordato che il mancato pagamento di somme da parte dei clienti
dell’impresa non esclude di per sé il dolo generico richiesto dalla fattispecie.
Spetta all’imprenditore dimostrare di aver posto in essere, senza successo e per causa
a lui non imputabile, tutte le misure idonee a reperire la liquidità necessaria per
adempiere il proprio debito fiscale.
Purtuttavia, laddove, come nel caso di specie, l’imprenditore imputato abbiaapportato elementi concreti per attestare l’impossibilità di superamento della crisi
finanziaria, per fatti a sé non imputabili, introducendo altresì la testimonianza
dirimente del consulente fiscale circa numerosi crediti non incassati, nonché il
tentativo infruttuoso di ricorrere al credito bancario, anche con garanzie personali, la
sussistenza della fattispecie penale può essere esclusa.
La Corte d’appello non doveva ignorare tali circostanze, ma valutarle e soppesarle
attentamente, al fine d’infliggere o meno la condanna ex art. 10 ter D. Lgs. 74/2000.


